Valutazione dei rischi nella Vigilanza prudenziale

Nel comunicato stampa si riporta che lo scorso 19 giugno, il Consiglio dell’UE ha adottato la propria posizione sulla Proposta di regolamento avente a oggetto possibili misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi, presentata dalla Commissione nel gennaio 2014 sulla base, fra l’altro, del Rapporto Liikanen.

La Proposta è mirata a rafforzare la stabilità delle attività di raccolta del risparmio presso il pubblico delle principali banche europee, avendo specifico riguardo ai potenziali rischi derivanti dalle altre attività svolte da tali enti creditizi (in particolare l’attività di trading).
Le banche destinatarie della disciplina sono:
– Quelle considerate di “importanza sistemica globale”(CRD-IV);
– Quelle che superano le seguenti soglie per tre anni consecutivi: (i) attività totali superiori a 30 miliardi di Euro; e (ii) attività e passività totali per il trading superiori a 70 miliardi di Euro o al 10% delle attività totali della banca.
In ogni caso, le banche che negli ultimi tre anni abbiano avuto attività totali per il trading superiori a 100 miliardi di Euro, sono destinatarie di norme più stringenti in materia di valutazione del rischio, obblighi di segnalazione e vigilanza da parte dell’autorità competente.

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La Proposta di regolamento non si applica in ogni caso agli istituti di credito che abbiano un volume di depositi inferiore al 3% dell’attivo totale o un volume totale di depositi al dettaglio inferiore a 35 miliardi di Euro.
L’iniziativa è finalizzata alla riduzione del rischio assunto dagli enti creditizi a beneficio dei consumatori. A tal fine il documento contiene, fra l’altro: (i) una norma che impone la separazione dall’attività creditizia generale delle attività di trading in proprio (cosiddetto proprietary trading); e (ii) disposizioni volte a garantire un’adeguata valutazione del rischio per le attività di trading non in proprio.
Al fine del recepimento della disciplina il testo adottato prevede due modalità di adeguamento da parte degli Stati Membri:
– Previsione di barriere (ring-fences) fra le attività al dettaglio e quelle di trading;
– Specifiche norme nazionali dalle autorità di vigilanza competenti.

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