Semplificazione delle segnalazioni di vigilanza

Nell’articolo si riporta che, in un sistema improntato a criteri di vigilanza prudenziale, l’informazione gioca un ruolo fondamentale nell’ambito della supervisione sul mercato bancario e, dopo la recente attuazione della riforma del titolo V del Testo Unico Bancario, anche nel mercato parabancario. Oltre le banche, anche gli intermediari finanziari non bancari sembrano chiamati a significativi adempimenti di vigilanza informativa, che da tempo assegna in capo alla Banca d’Italia il potere di richiedere l’invio di dati e notizie di suo interesse, anche attraverso segnalazioni periodiche. Queste ultime, in particolare, danno contenuto ai principali meccanismi di controllo a distanza in vista dell’obiettivo di verificare nel tempo il perseguimento della sana e prudente gestione da parte dei soggetti vigilati.

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L’articolo prosegue dicendo che in tale contesto, va considerato che le opzioni applicative della riforma del titolo V TUB si incardinano in un contesto in evoluzione, segnato dal recepimento della CRD IV e del CRR, che ha introdotto nuovi e più elevati standard di vigilanza. Sicché l’avvicinamento della regolazione degli intermediari finanziari alle banche impone al regolatore di tenere in considerazione il recente assetto della vigilanza informativa sulle banche.
A valle di tale innovazione, pertanto, vi sono specifiche soluzioni tecniche che si propongono di proiettare tutti gli intermediari finanziari non bancari verso le regole prudenziali, al fine di gestire – anche in questo comparto – i rischi che qualificano l’attività di finanziamento (e, laddove consentito, di rifinanziamento) posta in essere da questi ultimi.
Rileva, a tal fine, la specifica previsione di inserire nella parte II della Circolare n. 286, relativa alle segnalazioni non armonizzate, la Sezione 5 relativa agli intermediari finanziari. Per tenere conto delle peculiarità di tali soggetti sono state previste alcune regole specifiche e introdotte molteplici semplificazioni ai fini segnaletici.
In conclusione, gli aggiornamenti del sistema segnaletico a base della vigilanza prudenziale risultano informati al principio di conoscibilità delle informazioni più rilevanti. Conseguentemente, l’attenzione mostrata per la struttura organizzativa e l’operatività dei soggetti da vigilati induce a predeterminare le modalità di esercizio del potere di chiedere e ottenere dagli intermediari finanziari tutte le informazioni relative alla situazione patrimoniale, ai relativi profili tecnici ed al loro andamento gestionale. Ne risulta un sistema che appare in grado di assicurare che l’Organo di vigilanza assuma decisioni e provvedimenti in condizioni di piena informazione, consentendo in tal modo di orientare ogni intervento verso la tutela della sana e prudente gestione delle imprese vigilate e, in tal modo, verso la stabilità del sistema finanziario italiano.

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