Regole in materia di esternalizzazione

Nella presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva (di seguito, Regolamento congiunto), per quanto concerne le disposizioni contenute nella Parte Quinta (SGR, SICAV e SICAF), recentemente modificata per recepire la direttiva 2011/61/UE (AIFMD), in materia di gestori di fondi alternativi.

I chiarimenti presenti nella nota riguardano principalmente:
– Regolamento congiunto, è stato chiesto come debba interpretarsi l’espressione “persone che conducono di fatto l’attività del delegato”;
– Affidamento a soggetti terzi di servizi di gestione delle polizze assicurative dell’immobile in cui il gestore ha i propri uffici;
– L’informativa preventiva alla Banca d’Italia e alla Consob, che il gestore deve rendere ove il delegato intenda subdelegare le funzioni che gli sono state delegate;
– Scadenze successive del contratto di esternalizzazione non mutino le ragioni oggettive della delega;
– Contratto quadro di esternalizzazione di un nuovo fondo ove, parimenti, non mutino le ragioni oggettive della delega, l’identità dei soggetti delegati e le clausole contrattuali.

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