Regolamento IVASS n.36 del 28 febbraio 2017

Regolamento IVASS n.36 28/02/2017

Pubblicato il Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 recante disposizioni relative alla comunicazione all’IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo ai sensi dell’articolo 190-bis del Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari), Capo I (Disposizioni generali), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

L’introduzione delle disposizioni in tale ambito trae origine anche dall’art. 159 della Direttiva 2009/138/CE (Direttiva Solvency II), rubricato “Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere”, e tiene conto del Protocollo Generale relativo alla collaborazione delle Autorità di vigilanza assicurativa degli Stati Membri dell’UE (ex Protocollo di Siena, rivisto da ultimo con Decisione del Board of Supervisors dell’EIOPA del 31 gennaio 2017).
Tra gli aspetti di maggiore interesse disciplinati dal Regolamento, si segnala in particolare che:

  • l’ambito di applicazione delle anticipazioni di bilancio viene esteso alle riassicuratrici nazionali e alle rappresentanze di riassicuratrici di Stati terzi;
  • il termine di trasmissione per le anticipazioni di bilancio è posticipato al 31 marzo, in modo da ottenere una migliore qualità dei dati;
  • per i moduli di bilancio utilizzati per finalità statistica è stata conservata la numerazione e la struttura della modulistica del Regolamento ISVAP n. 22/2008, in continuità con le vigenti segnalazioni, limitando l’impatto sulle procedure di acquisizione e sui programmi di controllo;
  • le indagini statistiche in vigore, promosse con lettere al mercato, circolari statistiche o dispositive, di cui all’allegato 1 al presente Regolamento, rientrano nei generali obblighi di comunicazione previsti dall’art. 190-bis del Codice;
  • la raccolta dati a fini statistici e di conoscenza del mercato assicurativo è soggetta all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 310, comma 1, del Codice, nei casi di mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasmissione nonché dei criteri di qualità stabiliti dall’art. 190, comma 1-ter, del Codice;
  • viene chiesto al consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-octies del Codice civile, al consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie, al rappresentante generale, di approvare la “politica delle informazioni statistiche” da trasmettere all’IVASS e di individuare il referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all’IVASS;
  • è stata innovata la rilevazione relativa al contenzioso del ramo r.c. auto, di cui alla circolare ISVAP n. 458/2001 e alla lettera circolare ISVAP del 26 ottobre 2007
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