Regolamento di Esecuzione (UE): pricincipi di Solvency II

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le informazioni da presentare all’autorità di vigilanza del gruppo e disposizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento e del Consiglio europeo.

Il Regolamento stabilisce che le autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono scambiarsi informazioni su base sistematica, almeno una volta l’anno e, se del caso, su base ad hoc. Per qualsiasi scambio di informazioni, su base sistematica o ad hoc, le autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono concordare un termine precisando che eventuali scostamenti rispetto al termine concordato dovranno essere comunicati alle autorità di vigilanza interessate in anticipo e con adeguata motivazione. Le autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza devono accordarsi su un modulo elettronico sicuro per lo scambio di informazioni nonché sul formato dei dati da scambiare.

Salvo se deciso altrimenti dalle autorità di vigilanza in seno al collegio nel quadro di un accordo di coordinamento concluso conformemente all’articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza scambiano informazioni nella lingua più comunemente usata in seno al collegio. L’autorità di vigilanza del gruppo deve trasmettere alle altre autorità di vigilanza del collegio un quadro sintetico delle informazioni che devono essere scambiate conformemente all’articolo 357 del regolamento delegato (UE 2015/35).

Si precisa infine che un’autorità di vigilanza del collegio, quando condivide informazioni che sono pertinenti per la vigilanza del gruppo su base bilaterale o multilaterale con altre autorità di vigilanza del collegio, deve segnalare tali informazioni all’autorità di vigilanza del gruppo entro un termine ragionevole. L’autorità di vigilanza del gruppo assicura che le informazioni siano diffuse a tutte le altre autorità di vigilanza interessate appartenenti al collegio delle autorità di vigilanza al momento o prima della successiva riunione dello stesso.

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