Il Regolamento UE n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 ha attribuito alla Banca Centrale Europea (BCE) compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nel quadro del Single Supervisory Mechanism (SSM).
1.Principali modifiche per l’attività di vigilanza della Banca d’Italia
In base al Regolamento UE n. 1024/2013, la BCE, con l’assistenza della Banca d’Italia, è responsabile per la vigilanza prudenziale sulle banche significative.
Inoltre, vi sono nel Regolamento previsioni specifiche che riguardano tutte le banche, (cd. “procedimenti comuni”).
In particolare:
– L’istanza di autorizzazione all’attività bancaria, per un ente che avrà sede legale e direzione generale in Italia, è presentata alla Banca d’Italia. Quest’ultima, valutata la sussistenza delle condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale, propone alla BCE il rilascio dell’autorizzazione.
– La revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria può essere disposta, a seconda dei casi, su iniziativa della BCE o su proposta della Banca d’Italia; la revoca è disposta dalla BCE (art. 14 del Regolamento UE n.1024/2013), fermo restando il potere della Banca d’Italia di proporre al MEF la liquidazione coatta amministrativa;
– Nel caso di acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio avente sede legale e direzione generale in Italia, l’istanza di autorizzazione è presentata alla Banca d’Italia. Essa valuta l’acquisizione proposta e trasmette alla BCE l’istanza;
2. Effetti sulla normativa della Banca d’Italia a rilevanza esterna.