OECD: pricincipi di corporate governance a livello europeo

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha pubblicato la nuova versione dei Principi di Corporate Governance (i “Principi”). Essi si sviluppano lungo sei principali linee direttrici, corrispondenti ad altrettante aree del sistema del governo societario: (i) assicurazione di un efficace contesto regolatorio in materia di corporate governance; (ii) investitori istituzionali, mercato dei capitali e altri intermediari; (iii) diritti e pari trattamento dei soci; (iv) disclosure e trasparenza; (v) responsabilità del consiglio di amministrazione (o dell’organo comunque investito del potere di amministrazione); e (vi) ruolo degli stakeholders.

Le principali modifiche apportate ai Principi di Corporate Governance sono le seguenti:
1) Assicurazione di un efficace contesto regolatorio in materia di corporate governance
Un primo intervento deriva dall’intenzione di prevenire il cosiddetto “rischio sistemico”, cioè quello originato dall’elevato grado di interrelazione dei mercati nazionali, su scala globale. A tal riguardo è stato introdotto il Principio I.F., ove si prevede che: “dovrebbe essere implementato un sistema di cooperazione transnazionale, fra cui accordi bilaterali e multilaterali per lo scambio di informazioni”.
2) Investitori istituzionali, mercato dei capitali e altri intermediari una seconda integrazione rimarca l’importanza dei mercati ove operano i consumatori-risparmiatori, tendenzialmente da proteggere da situazioni di potenziale market failure.
Il nuovo Principio III.F. stabilisce che: “per le società quotate in un paese diverso da quello in cui sono state costituite, dovrebbero essere chiarite in modo univoco quali siano le regole di governo societario applicabili”.
3) Diritti e pari trattamento dei soci
Il Principio II.E., che già nella versione del 2004 prevedeva alcune best practices regolatori e in materia di parità di trattamento fra i portatori di strumenti finanziari dello stesso tipo (con particolare riferimento all’eguale trattamento dei soci detentori di azioni della medesima categoria) e di trasparenza degli assetti di controllo, ora estende la propria portata alle situazioni di “influenza”
4) Disclosure e trasparenza, responsabilità del consiglio di amministrazione Il Principio II.F. stabilisce, a tal riguardo, che tale tipologia di operazioni dovrebbe essere consentita solo nel caso in cui sia prevista una specifica disciplina volta a dare disclosure e gestire in modo adeguato i conflitti d’interesse.

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su print
Stampa
Categorie articoli