Nuove disposizioni di legge per Banche popolari

La Banca d’Italia ha pubblicato il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 con il quale è stato introdotto nella parte Terza un nuovo Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”.

Il Capitolo dà attuazione alla riforma delle banche popolari introdotta con le modifiche al Capo V, Sezione I del TUB apportate dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33.
Con questo atto normativo, la riforma delle banche popolari è completata in tutti i suoi aspetti ed è quindi possibile avviare le operazioni societarie necessarie per darvi attuazione (in primo luogo le trasformazioni in s.p.a.) secondo le modalità previste dalla legge.

Dall’entrata in vigore delle disposizioni secondarie decorre il termine di 18 mesi, previsto dalla legge, entro cui le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro devono assicurare l’adeguamento alla riforma.

bancaditalia

Le disposizioni definiscono:

– I criteri di determinazione del valore dell’attivo ai fini del rispetto della soglia massima di 8 miliardi di euro stabilita dall’art. 29 del testo unico bancario (TUB);
– Le condizioni di limitazione del rimborso delle azioni del socio uscente, anche in caso di recesso a seguito della trasformazione della banca popolare in società per azioni, necessarie in base alla disciplina europea per la computabilità delle azioni delle banche cooperative nel capitale di migliore qualità (CET1). Queste condizioni si applicano anche alle banche di credito cooperativo.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

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