Vigilanza bancaria e finanziaria – Obbligo di segnalazione – Istruzioni per gli operatori


Banca d’Italia ha pubblicato il 69° Aggiornamento alla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 in materia di “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.

In particolare, la Circolare in questione detta le istruzioni per la produzione e l’inoltro delle segnalazioni che gli intermediari vigilati sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia. E’ suddivisa in tre parti:
– nella prima parte sono riportate le istruzioni amministrative e tecnico-operative comuni alle istituzioni creditizie e finanziarie;
– la seconda e la terza parte presentano gli schemi segnaletici e le istruzioni sulle codifiche degli attributi informativi rispettivamente per le banche e per gli altri intermediari finanziari.
La Circolare regola altresì il “flusso di ritorno” offerto alle banche, ottenuto mediante elaborazioni statistiche prodotte dalla base dati alimentata dalle segnalazioni. Unitamente è stata pubblicata una nota esplicativa con cui vengo fornite alcune indicazioni di dettaglio al fine di facilitare la lettura dell’aggiornamento in oggetto. Nello specifico, la nota precisa che sono stati rivisti i contenuti divenuti obsoleti, mentre le istruzioni squisitamente tecniche precedentemente contenute nel Tomo I sono state collocate nel manuale “Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica”. I Tomi II e III sono stati riorganizzati nel modo seguente:
− il Tomo II contiene il sistema delle codifiche. Esso è presentato in modo unitario e per tutte le basi informative; è composto da un unico elenco generale dei codici di
identificazione dei campi e un’unica descrizione delle variabili e dei valori ammessi;
− il Tomo III contiene gli schemi segnaletici che, in continuità con il passato, sono distinti in capitoli sulla base del tipo di ente segnalante e del livello, individuale o consolidato, della segnalazione.
Questa nuova struttura favorisce una visione unitaria del dizionario, mantenendo comunque l’evidenza delle particolarità relative ai vari ambiti informativi. Si evidenzia, infine, che sono stati eliminati i riferimenti agli obblighi segnaletici che gli intermediari finanziari ancora iscritti agli elenchi generale e speciale ante riforma devono  osservare fino alla data di iscrizione al nuovo albo unico ex art. 106 D. Lgs. 385/93.

 

69° Aggiornamento Circolare 22 novembre 1991 n. 154

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