Intermediazione creditizia – Centrale rischi – Informazioni anagrafiche per l’identificazione delle controparti segnalate

Banca d’Italia con il presente aggiornamento ha eliminato dal testo della Circolare n. 139 la disciplina sulla gestione delle informazioni anagrafiche per l’identificazione delle controparti segnalate (Anagrafe dei soggetti), ora contenuta nella nuova Circolare n. 302 della Banca d’Italia.

Con l’occasione sono stati recepiti i chiarimenti forniti con precedenti comunicazioni agli intermediari partecipanti, nello specifico:
a) l’eliminazione della rilevazione dei legami societari e l’introduzione dell’obbligo di segnalare le garanzie personali prestate da soci illimitatamente responsabili in favore di società di persone;
b) i criteri segnaletici da seguire per la segnalazione dei finanziamenti erogati a valere su fondi di altri intermediari, per l’estensione della cessione del quinto dello stipendio alla pensione e per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE);
c) la decorrenza degli effetti sospensivi in materia di vittime d’usura;
d) l’adozione del canale Internet per la trasmissione delle informazioni in luogo della Rete Nazionale Interbancaria.

 

17° aggiornamento della Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 – Circolare n. 302 della Banca d’Italia

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