Autovalutazione del Collegio Sindacale e dichiarazione Trasparenza

Nell’articolo si afferma che nel caso in cui il sindaco abbia più di venti incarichi ma ritenga, per la sua organizzazione professionale di poterli assolvere adeguatamente, dovrà darne spiegazione nella dichiarazione di trasparenza e nella relazione annuale all’assemblea.
Nella dichiarazione di trasparenza entrano inoltre, anche eventuali incarichi in organismi di vigilanza ex dlgs 231/01.

Collegio sindacale

È quanto prevedono le nuove norme di comportamento del collegio sindacale in merito agli oneri di autovalutazione richiesti in questi casi al sindaco.

L’articolo riporta le novità in materia di comportamento dei sindaci.

La limitazione agli incarichi
Pur mantenendo nel numero di 20 gli incarichi sindacali assumibili senza fornire specifiche spiegazioni, tre a riguardo, risultano le novità introdotte sul tema nelle bozze delle nuove norme.
– La prima concerne il fatto che gli esiti dell’attività di autovalutazione e dello specifico onere di spiegazione e documentazione (comply or explain), dovrà trovare evidenziazione in primis nella dichiarazione di trasparenza, in modo da consentire all’assemblea di valutare tale situazione anteriormente alla decisione di nomina, nonché nella relazione annuale ai soci da parte del collegio sindacale.
– La seconda riguarda i fattori rilevanti ai fini della valutazione dell’impegno e del tempo richiesto dall’incarico.
A riguardo, ora viene domandato al controllore di tener conto anche di «eventuali altre attività di lavoro dipendente (anche a tempo parziale) e/o autonomo a carattere continuativo svolte”.
– La terza concerne la dichiarazione di trasparenza che, nell’ambito degli incarichi di controllo societario, oltre all’indicazione dei ruoli già previsti dalle vecchie norme introduce anche quello di componente degli organismi di vigilanza ex dlgs 231/01.

Finanziamento soci
In merito al finanziamento soci viene precisato, in linea con la più recente giurisprudenza, che le norme sulla postergazione, ex art. 2467 c.c. si applicano anche alle spa a ristretta base azionaria.
Da ciò consegue che anche su queste dovrà operare la vigilanza dei sindaci, soprattutto in merito alla eventuale indebita restituzione dei finanziamenti ai soci in situazioni prefallimentari.
Nel caso di operazioni di finanziamento all’interno di gruppi concluse a condizioni non di mercato, l’attenzione dell’organo di controllo dovrà essere rivolta a verificare che gli amministratori, negli atti e delibere inerenti il finanziamento, diano congrua motivazione dell’interesse sociale dell’operazione e dei vantaggi reciproci da essa scaturenti.

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