Pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia del 23 luglio 2019 in materia di apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca a favore di istituti di pagamento.
In particolare, il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’articolo 114-octiesdecies del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) di attuazione della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), il quale prevede che le “banche assicurano agli istituti di pagamento l’apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio”. Tenuto conto che, ai sensi della richiamata disposizione del TUB, la Banca d’Italia deve individuare con proprio provvedimento le modalità della notifica e al fine di facilitare la corretta applicazione delle disposizioni in questione, si forniscono le seguenti indicazioni. Le procedure interne delle banche che offrono conti di pagamento definiscono i criteri per l’apertura e il mantenimento di questi conti a favore degli istituti di pagamento e prevedono che la valutazione sia comunque svolta sulla base di un’analisi effettuata caso per caso, tenuto conto del complesso delle informazioni a disposizione. Non sono conformi con il quadro normativo esclusioni di carattere generalizzato basate sull’appartenenza del richiedente alla “categoria” degli istituti di pagamento. L’eventuale decisione, adeguatamente motivata, di mancata apertura o di revoca dell’apertura di un conto di pagamento è assunta in base a elementi riferiti al caso concreto, dai quali emerga un contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La Banca d’Italia si riserva, ove opportuno, di richiedere ulteriori dati e informazioni in merito alla decisione comunicata anche al fine di valutare, ove del caso, l’assunzione di eventuali interventi.
Provvedimento Banca d’Italia del 23 luglio 2019