Vigilanza bancaria e finanziaria – Centrale Rischi – Aggiornamento istruzioni per i soggetti segnalanti

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione la proposta di modifica della Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari”, riguardo alle istruzioni da fornire agli intermediari creditizi per le segnalazioni in Centrale dei Rischi.

In particolare, le modifiche sono volte a consentire agli intermediari già partecipanti alla Centrale dei rischi l’accesso al servizio di prima informazione, per le finalità di gestione dei fondi pubblici, di cui agli artt. 47 comma 2 e 110 comma 1 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che favoriscono l’accesso al credito tramite la concessione di garanzie pubbliche e che soddisfano determinate caratteristiche. La finalità è quella di migliorare e rendere più tempestiva la valutazione, da parte dei gestori dei fondi, del rischio di credito delle imprese beneficiarie della garanzia. Nello specifico, tale aggiornamento introduce modifiche che consentono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del T.U.B, di usufruire del servizio di prima informazione anche per la valutazione del merito di credito dei beneficiari delle garanzie. A questo scopo si prevede che siano soddisfatte tutte le condizioni riportate nel seguito:
– la disciplina del fondo pubblico prevede che la garanzia concessa dal fondo è assistita dalla garanzia dello Stato italiano o di un ente territoriale italiano;
– il processo di concessione della garanzia è strutturato in modo tale da assicurare che la circolazione dei dati di Centrale dei rischi avviene esclusivamente all’interno
dell’intermediario gestore del fondo, sia nella fase istruttoria, sia in quella deliberativa;
– il trattamento dei dati di Centrale dei rischi a supporto dell’attività di gestione del fondo pubblico è separato da quello relativo all’attività creditizia ordinaria svolta dal gestore del fondo per proprio conto;
– il gestore del fondo pubblico è dotato di sistemi e procedure in grado di tracciare qualunque accesso ai dati di Centrale rischi che avvenga in relazione all’attività di
gestione del fondo medesimo;
– i requisiti di cui alle precedenti lettere sono espressamente attestati da una specifica relazione redatta dalla funzione di compliance dell’intermediario e approvata dall’Organo amministrativo competente dell’intermediario.

 

18° Aggiornamento Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991

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