Banca d’Italia e Consob hanno apportato nuove modifiche al proprio Regolamento del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.
Le modifiche al provvedimento unico, sono funzionali al recepimento della nuova disciplina in materia di maggiorazione del diritto di voto di cui all’articolo 127-quinquies del Testo unico della Finanza (Tuf) e della relativa normativa attuativa adottata dalla Consob.
Ciò in conseguenza della necessità di contemperare tra di loro l’autonomia statutaria – che il legislatore ha riservato alle società nella definizione dei concreti meccanismi di operatività della maggiorazione – e l’esigenza di una standardizzazione minima dei processi, funzionale all’operatività del sistema di gestione accentrata.
Le modifiche riguardano in particolare:
– l’introduzione di un flusso informativo obbligatorio tra l’azionista e l’emittente, rappresentato da una “comunicazione” ad hoc nel momento in cui l’azionista decide di iscriversi nell’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, del Tuf;
– l’attivazione di specifiche evidenze contabili attraverso il ricorso a codici identificativi speciali nel sistema di gestione accentrata per le azioni in relazione alle quali un soggetto abbia ottenuto l’iscrizione nell’elenco indicato dall’articolo 127-quinquies del Tuf nonché per quelle in relazione alle quali il soggetto stesso abbia conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
– ulteriori flussi informativi tra intermediari ed emittenti, che siano funzionali alla gestione delle specifiche evidenze contabili di cui sopra;
– l’obbligo per intermediari, emittenti e società di gestione accentrata di uniformarsi alle migliori prassi di mercato per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel provvedimento unico.