Provvedimenti a favore della tutela del consumatore

Il 20 ottobre la Banca d’Italia ha reso noto di aver stipulato un protocollo di intesa con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario.

Di seguito una sintesi del “protocollo”:
Art. 2. Attività di cooperazione
1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM,) e la Banca d’Italia cooperano nelle seguenti forme:
a) Coordinamento degli interventi istituzionali su settori di comune interesse;
b) Segnalazione dell’AGCM alla Banca d’Italia di casi in cui, nell’ambito di procedimenti di competenza dell’AGCM medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni da parte degli operatori delle norme alla cui applicazione è preposta la Banca d’Italia;
c) Segnalazione della Banca d’Italia all’AGCM di casi in cui, nell’ambito di procedimenti di competenza della Banca d’Italia medesima, emergano ipotesi di eventuali fattispecie di pratiche commerciali scorrette relative ai settori creditizio e finanziario.
(…)
Art. 3. Parere
1.La Banca d’Italia si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e della relativa documentazione.
(…)
Art. 4. Segreto d’ufficio
1. Le informazioni e i documenti comunicati da un’Autorità all’altra restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente per l’Autorità che li ha comunicati per prima.
(…)
Art. 5. Comunicazioni tra le Autorità
(…)
Art. 6. Servizi o Unità interne competenti
(…)

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