Vigilanza bancaria e finanziaria – Segnalazioni statistiche e prudenziali – Istruzioni per gli intermediari vigilati

Pubblicato l’aggiornamento n. 68 dell’11 dicembre 2018 alla Circolare Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991 che detta le istruzioni per la produzione e l’inoltro delle segnalazioni che gli intermediari vigilati sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia.

In particolare, il documento in questione, è suddiviso in tre parti: nella prima sono riportate le istruzioni amministrative e tecnico-operative comuni alle istituzioni creditizie e finanziarie; la seconda e la terza parte presentano gli schemi segnaletici e le istruzioni sulle codifiche degli attributi informativi rispettivamente per le banche e per gli altri intermediari finanziari. In riferimento alle segnalazioni statistiche e prudenziali delle banche, le istituzioni segnalanti vengono suddivise in relazione al grado di dettaglio delle segnalazioni periodiche da produrre, nei due seguenti raggruppamenti:
– istituzioni tenute a inviare il flusso informativo integrale;
– filiali italiane di banche comunitarie tenute ad inviare il flusso informativo privo di talune aree informative.

In riferimento, invece, alle segnalazioni statistiche e prudenziali su base consolidata dei gruppi di banche, il presente documento prescrive che, qualora l’esercizio della facoltà di non procedere al consolidamento dei conti comporti l’esonero dall’obbligo di inviare le segnalazioni consolidate, la capogruppo o la singola banca partecipante deve comunicare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e alla Filiale della Banca d’Italia territorialmente competente che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data per la quale si esercita la facoltà sopra indicata. La comunicazione, che deve essere sottoscritta dal soggetto abilitato in base al sistema interno di deleghe a rappresentare l’azienda in materia di segnalazioni di vigilanza, va effettuata entro 2 mesi dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell’esonero non vengono prodotte. Essa vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di esclusione sono soddisfatte. Qualora tali condizioni non siano più verificate, l’azienda deve comunicare, sempre nel termine di 2 mesi dalla data di riferimento, che invierà nuovamente le segnalazioni.

 

68° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su print
Stampa
Categorie articoli