Vigilanza finanziaria – Autorizzazione al compimento di specifiche operazioni

Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

Con tale Comunicazione Banca d’Italia ha modificato l’impostazione di alcuni procedimenti amministrativi previsti dalla Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” in sede di recepimento del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR). Secondo la nuova configurazione, gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia, almeno 30 giorni prima, l’intenzione di procedere al compimento di specifiche operazioni. La comunicazione deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per consentire alla Banca d’Italia un compiuto esame delle operazioni.


La Banca d’Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell’eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di procedimenti d’ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa di tutte le informazioni necessarie, gli intermediari possono dare corso alle operazioni prospettate.

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