Delibera CICR – 03 Agosto 2016
Il CICR ha approvato una delibera che detta le disposizioni applicative del secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (TUB). La delibera sostituisce la precedente del 9 febbraio 2000 (“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 342/99)”).
Tale delibera stabilisce che:
- Gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
Gli interessi debitori divengono esigibili dal 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso, prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente; - E’ consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).