Vigilanza bancaria e finanziaria – Enti meno significativi – Recepimento indirizzo BCE e orientamenti EBA

La Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 22 del 12 giugno 2018 alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di vigilanza per le banche.
Le disposizioni oggetto del presente aggiornamento recepiscono l’Indirizzo (UE) n. 2017/697 della Banca Centrale Europea (ECB) e 7 Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA).

La Banca d’Italia ha precisato che non è stata condotta un’analisi d’impatto della regolamentazione poiché l’EBA e la BCE hanno già svolto queste valutazioni (impact assessment) nell’ambito della consultazione pubblica effettuata a livello europeo. Inoltre, il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.
Nel dettaglio, le nuove disposizioni attuano:
1. l’Indirizzo (UE) n. 2017/697 della BCE (“Indirizzo BCE”): esso fornisce alle autorità nazionali indicazioni su come esercitare sette opzioni e discrezionalità la cui attuazione richiede l’adozione di disposizioni regolamentari;
2. gli Orientamenti EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività, riservatezza e frequenza dell’informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”);
3. gli Orientamenti EBA/GL/2016/11 (versione 2), sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte otto del CRR;
4. gli Orientamenti EBA/GL/2017/01, sull’informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità, a integrazione dell’informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell’articolo 435 del CRR;
5. gli Orientamenti EBA/GL/2018/01, sulle informative uniformi ai sensi dell’articolo 473-bis del CRR per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri;
6. gli Orientamenti EBA/GL/2016/08, in materia di supporto implicito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 248 del CRR;
7. gli Orientamenti EBA/GL/2016/09, in materia di rischi di mercato e, in particolare, sulle correzioni alla durata finanziaria modificata degli strumenti di debito di cui all’articolo 340, paragrafo 3, comma 2, del CRR;
8. gli Orientamenti EBA/GL/2016/10, sull’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP.

 

22° aggiornamento – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013

 

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