Antiriciclaggio – Contante – Procedure di controllo e attività di gestione

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le nuove Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco, che dà attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Viene, inoltre, sottoposto a consultazione anche il provvedimento recante “Disposizioni per l’attività di gestione del contante”, modificato alla luce del suddetto quadro normativo.

Nei documenti in questione viene precisato che le attività di gestione del contante sono volte a preservare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
a) l’individuazione di quelle sospette di falsità, con l’accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l’alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante. L’accertamento che le banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono atte a rimanere in circolazione deve avere ad oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati sul sito internet della BCE, per quelle verificate automaticamente da dispositivi di selezione e autenticazione, per quelle verificate manualmente da parte di personale addestrato. l secondo dei provvedimenti in questione stabilisce che i controlli automatici di autenticità e di idoneità sono effettuati con l’utilizzo di apparecchiature conformi. L’elenco delle apparecchiature conformi è pubblicato sul sito internet della BCE; la cancellazione di un’apparecchiatura da tale elenco, a seguito di un test con esito negativo, viene pubblicata sul sito internet della Banca d’Italia e resa nota dalla Banca d’Italia via e-mail a ciascun gestore del contante. Le banconote possono essere reimmesse in circolazione tramite dispositivi automatici di prelievo del contante solo se hanno superato i controlli di autenticità e idoneità effettuati mediante apparecchiature conformi. Tali verifiche non sono richieste per le banconote fornite al gestore direttamente da una BCN o da un altro gestore del contante che abbia già effettuato i citati controlli.

 

Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350.
Disposizioni per l’attività di gestione del contante.

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