Vigilanza bancaria e finanziaria – Raccomandazioni internazionali – Modalità di recepimento


Con la comunicazione in questione, Banca d’Italia ha fornito indicazioni sulle modalità attraverso le quali intende conformarsi agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (ESAs).

In particolare, Banca d’Italia prevede di conformarsi, in tutto o in parte, agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle ESAs con le seguenti modalità:
– atti aventi natura normativa: in questo caso, si integrano o modificano le disposizioni della Banca d’Italia; le disposizioni così adottate sono vincolanti per i destinatari. Tipicamente, si ricorre a questa modalità quando l’efficace applicazione degli Orientamenti o delle Raccomandazioni presuppone necessariamente, da parte dei destinatari, determinati adempimenti che devono dunque essere configurati come obblighi (ad esempio obblighi di comunicazione) o richiede un coordinamento con altri atti normativi;
– orientamenti di vigilanza: in questo caso, gli Orientamenti e le Raccomandazioni vengono recepiti attraverso indicazioni non vincolanti, che illustrano ai destinatari le modalità con le quali osservare disposizioni di legge o regolamentari europee o nazionali. Se il destinatario utilizza modalità diverse da quelle indicate, esso deve essere in grado di dimostrare alla Banca d’Italia, su richiesta di quest’ultima, che esse soddisfano comunque quanto richiesto dalla disposizione di legge o regolamentare.

 

Comunicazione banca d’Italia 17 luglio 2019

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su print
Stampa
Categorie articoli