Antiriciclaggio – Gestione del contante – Istruzioni per gli operatori non finanziari


Banca d’Italia ha emanato il provvedimento recante “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco”.

In particolare, il provvedimento chiarisce il significato dell’espressione “attività di gestione del contante”, identificata nell’attività volta a preservare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
a) l’individuazione di quelle sospette di falsità, con l’accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l’alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità).
Riguardo all’ambito di applicazione materiale del provvedimento, esso si applica alle seguenti categorie di soggetti:
– agli operatori non finanziari che esercitano l’attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all’articolo 134 T.U.L.P.S. e dell’iscrizione nell’elenco di cui
all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
– agli operatori di minori dimensioni e complessità operativa: gli operatori che al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:
a) un “processato” annuo inferiore a cento milioni di pezzi;
b) un numero di sale conta minore di quattro.

 

Provvedimento Banca d’Italia del 23 aprile 2019

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