Vigilanza bancaria e finanziaria – Esposizioni creditizie deteriorate – Default prudenziale e soglia di rilevanza


Banca d’Italia ha pubblicato le modifiche alla normativa di secondo livello conseguenti all’applicazione della definizione di default prudenziale prevista dalle Linee Guida EBA e alla definizione della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato previste dal Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 per le banche e i gruppi bancari, per le SIM e i gruppi di SIM.

In particolare, le modifiche attengono ai seguenti profili:
-ai fini dell’identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate è richiesto che le banche tengano anche conto di quanto previsto dalle GL sull’applicazione della definizione di default;
-le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “cure period” di 3 mesi per il ritorno a uno stato di “non default”,continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano;
-le soglie di rilevanza (relativa e assoluta) al superamento delle quali decorre il conteggio dei giorni di scaduto sono allineate a quanto previsto dal RD e dalla Circolare n. 285 della Banca d’Italia;
-non è più possibile compensare le esposizioni scadute e/o sconfinanti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore;
-sono recepiti una serie di trattamenti specifici previsti dalle GL, ad esempio in materia di operazioni di factoring e di esposizioni di natura commerciale verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico.

 

Comunicazione 26 giugno 2019

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