Voluntary disclosure, procedure antiriciclaggio ed obblighi del dlgs n.231/2007

Nell’articolo di Intermediari finanziari in ordine sparso sulla documentazione da richiedere ai clienti che rimpatriano capitali dall’estero a seguito della voluntary disclosure.
Fermi restando gli obblighi previsti dal dlgs n. 231/2007, le procedure antiriciclaggio delle singole banche differiscono e vanno dalla richiesta di esibizione dell’istanza di collaborazione volontaria alla produzione dell’intero fascicolo documentale trasmesso all’Ucifi, con tanto di relazione e ricevuta.
In altri casi alcuni contribuenti si sono visti richiedere anche copia degli adempimenti di adeguata verifica svolti dal professionista.

Nell’articolo si prosegue dicendo che la legge n. 186/2014 mette a disposizione del contribuente tre possibilità: contraenza diretta con l’intermediario estero,rimpatrio fisico,rimpatrio giuridico tramite fiduciaria.
Nel primo caso, il contribuente può mantenere gli asset presso la banca estera ove già le deteneva o presso un altro intermediario.

disclosure

Se il paese è black list, per godere del trattamento sanzionatorio agevolato sul quadro RW deve essere rilasciato all’intermediario estero il «lasciapassare» alle richieste del fisco italiano (waiver) e copia dell’autorizzazione, controfirmata dalla banca estera, va allegata all’istanza di disclosure.
Laddove il contribuente opti per il rimpatrio fisico, il rapporto estero deve essere chiuso e ne va aperto uno presso una banca italiana (con o senza intestazione fiduciaria), presso il quale il denaro e/o i titoli saranno trasferiti.
In questo caso, sarà l’intermediario residente a effettuare le verifiche antiriciclaggio, valutando se procedere o meno alla segnalazione di operazione sospetta alla Uif.
Il patrimonio può essere mantenuto presso la stessa banca estera o presso una nuova, spostando in ogni caso gli asset dal vecchio conto a un nuovo rapporto (conto, dossier titoli o gestione) acceso a nome della fiduciaria.
Riguardo alla tempistica circa la movimentazione degli asset esteri,la pratica prevalente è quella di disporre i trasferimenti dopo aver trasmesso l’istanza di disclosure.
Anche perché in molti casi i fondi esteri servono a pagare il costo della regolarizzazione.
Motivo per cui chi detiene asset non immediatamente liquidabili (quote di fondi, sicav, etc.) deve operare un’attenta pianificazione finanziaria, in modo da essere pronto al versamento non appena ricevuto il «conto» delle Entrate.

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