Vigilanza bancaria e finanziaria – Flussi informativi – Istruzioni per gli operatori


Banca d’Italia ha pubblicato il 29° aggiornamento del 18 settembre 2019 alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante “Disposizioni di Vigilanza per le banche” con le quali l’autorità si prefigge l’obiettivo di adempiere all’obbligo di rivedere periodicamente le proprie regolamentazioni alla luce dell’evoluzione del contesto regolamentare e di mercato, secondo quanto prescritto dall’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

In particolare, il documento in questione raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell’Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell’esercizio della vigilanza sulle banche e su altri intermediari. Le disposizioni della presente Circolare sono dettate tenendo conto degli standard internazionali del Comitato di Basilea, degli orientamenti e raccomandazioni dell’ABE, dei risultati delle analisi d’impatto e delle consultazioni condotte, con l’obiettivo di dotare il sistema finanziario italiano di una regolamentazione di elevata qualità sotto il profilo dell’efficacia rispetto alle finalità di vigilanza, della proporzionalità degli oneri ricadenti sugli intermediari, della chiarezza e intelligibilità per gli operatori. Nello specifico, l’aggiornamento elimina una serie di linee di orientamento in materia di fondi propri, operazioni di cartolarizzazione, rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito contenute nella Parte Seconda (“Applicazione in Italia del CRR”) della Circolare. Le linee di orientamento, introdotte nel 2013 per evitare che in una fase in cui il single rulebook non era ancora completo potessero crearsi vuoti normativi o incertezze interpretative, si limitavano a indicare agli intermediari i criteri a cui la Banca d’Italia ispira la propria attività di verifica della corretta attuazione del CRR.

 

71° Aggiornamento Circolare n. 154 del 22 novembre 1991

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