Banca d’Italia – Modifiche alle circolari 285/13 e 288/15

La Banca d’Italia pubblica in consultazione alcune modifiche alla normativa prudenziale per le banche (Circolare 285/13) e gli intermediari finanziari  (Circolare 288/15) relativamente alla valutazione del merito creditizio dei consumatori e alla valutazione dei beni immobili costituiti a garanzia.

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Le modifiche sono volte a dare attuazione agli artt. 120-undecies e 120-duodecies, capo I-bis, titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB), introdotti, per recepire la direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori (c.d. Mortgage Credit Directive, “MCD”), dal decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2016 ed entrato in vigore il 4 giugno 2016).
In particolare;

  • L’art. 120-undecies TUB prevede specifiche regole in materia di valutazione del merito di credito del consumatore che impongono al finanziatore di effettuare un’attenta verifica della capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi stabiliti dal contratto di credito;
  • L’art. 120-duodecies TUB disciplina alcuni aspetti relativi alla valutazione dei beni immobili; in particolare, si prevede l’utilizzo da parte dei finanziatori o di soggetti terzi da essi incaricati di standard affidabili per la valutazione degli immobili nonché la competenza sotto il profilo professionale del soggetto che svolge la valutazione degli immobili e la sua indipendenza dal processo di commercializzazione del credito della banca.

Entrambe le disposizioni attribuiscono alla Banca d’Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione e, in particolare, di disciplinare le regole relative alla valutazione del merito di credito del consumatore e quelle concernenti la valutazione degli immobili tenendo conto, in quest’ultimo caso, dei dati dell’Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) ed eventualmente prevedendo l’applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.

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