Antiriciclaggio – Imprese di assicurazione e intermediari assicurativi – Sistema di controllo interno e obbligo di adeguata verifica

Pubblicato da IVASS Il Regolamento n. 44 recante le disposizioni attuative del d. lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, che tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

In particolare, il documento in questione stabilisce che la mitigazione e la gestione del rischio di riciclaggio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio rientrano tra gli obiettivi che vengono garantiti da un idoneo sistema di controllo interno di cui si dotano le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi terzi in conformità con le disposizioni sul sistema di governo societario. In riferimento all’obbligo di adeguata verifica della clientela, il documento precisa che l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio associato al singolo cliente. Le imprese, nell’esercizio della propria autonomia e considerando tutti i fattori di rischio rilevanti, definiscono e formalizzano le procedure di adeguata verifica della clientela nel documento previsto dall’art. 11, comma 1, lettera c), del presente regolamento. I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati devono assicurare coerenza di comportamento all’interno dell’intera struttura aziendale e la piena tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto. Per la valutazione del rischio di riciclaggio, le imprese tengono conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di cliente, al rapporto continuativo o all’operazione, considerando i criteri generali di cui all’articolo 17, comma 3 del decreto antiriciclaggio, nonché quelli elencati negli orientamenti.

 

Regolamento IVASS 44 2019

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