Vigilanza bancaria e finanziaria – Centrale Rischi – Servizio di prima informazione


Banca d’Italia ha pubblicato il 18°aggiornamento alla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi.
Istruzioni per gli intermediari creditizi» riguardo alle istruzioni da fornire agli intermediari creditizi per le segnalazioni in Centrale dei Rischi.

In particolare, con il presente aggiornamento viene consentito alle banche e agli intermediari finanziari che gestiscono fondi pubblici ex artt. 47 e 110 TUB e che partecipano al servizio centralizzato dei Rischi, di accedere al “servizio di prima informazione” anche per la valutazione del merito di credito dei potenziali beneficiari delle garanzie concesse da tali fondi, purché attestino in una specifica relazione il possesso di adeguati requisiti e presidi organizzativi, procedurali e informatici in grado di garantire la separatezza tra la gestione del fondo pubblico e l’ordinaria attività creditizia. Con l’occasione, inoltre:
– viene recepita la comunicazione di settembre 2018 in merito all’interruzione dello scambio dei dati tra le Centrali dei rischi europee previsto dal Memorandum of Understanding del 20101;
– sono modificati i riferimenti normativi in materia di protezione dei dati personali, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del decreto legislativo n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale.

 

18° aggiornamento – Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991

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