Antiriciclaggio – Misure di prevenzione – Organizzazione, procedure e controlli interni


Banca d’Italia, con il provvedimento in questione, ha emanato le nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, le disposizioni:
– danno attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio;
– forniscono indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018;
– recepiscono gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l’altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario.

I destinatari si adeguano alle Disposizioni entro il 1° giugno 2019. Si applicano a partire dal 1° gennaio 2020:
– l’obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati;
– l’obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune;
– l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio: i destinatari trasmettono alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.

 

Provvedimento Banca d’Italia 26 marzo 2019

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