Mercati finanziari – Contratti di liquidità – Nuova prassi di mercato


Consob ha emanato la nuova prassi di mercato n. 1 inerente all’attività di sostegno della liquidità del mercato, notificata all’ESMA ai fini del rilascio del parere di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (MAR). Con delibera n. 20876 del 3 aprile 2019, Consob ha, inoltre, disposto la cessazione delle prassi di mercato ammesse con le delibere n. 16839 del 19 marzo 2009 e n. 18406 del 13 dicembre 2012.

In particolare, la nuova Prassi n. 1 aggiornerà quella vigente per tener conto del nuovo quadro regolamentare e delle osservazioni ricevute nell’ambito della consultazione pubblica avviata il 21 settembre. Consob ha, altresì, disposto la cessazione delle prassi di mercato ammesse inerenti all’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. “magazzino titoli” (“Prassi n. 2”) e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate (“Prassi n. 3”), che erano state ammesse, rispettivamente, con le delibere n. 16839 del 19 marzo 2009  e n. 18406 del 13 dicembre 2012. Gli effetti della cessazione delle due prassi decorreranno dal 30 giugno 2019 (delibera n. 20876 del 3 aprile 2019). Il mancato riconoscimento dello status di prassi di mercato ammessa, ai sensi dell’articolo 13 MAR, non implica che emittenti e intermediari attualmente interessati dalle Prassi n. 2 e n. 3 non possano continuare ad operare con modalità analoghe a quelle previste dalle due prassi, nel rispetto della normativa applicabile. Al fine di chiarire e facilitare l’operatività di emittenti e intermediari, la Consob fornirà indicazioni sulla generale operatività connessa all’acquisto di azioni proprie e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate.

 

Prassi di mercato n. 1 inerente all’attività di sostegno della liquidita del mercato – Delibera Consob n. 20876

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