Vigilanza bancaria e finanziaria – Intermediari finanziari, Istituti di pagamento (IP) ed Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Modifiche alle istruzioni per le segnalazioni prudenziali

Il documento illustra le modifiche che la Banca d’Italia intende apportare alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”, per estendere agli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 TUB due nuove richieste informative riguardanti la ripartizione delle esposizioni per residenza della controparte ed allineare le segnalazioni in materia di fondi propri applicabili agli istituti di pagamento e di moneta elettronica alle modifiche introdotte nella disciplina prudenziale in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

In particolare, le segnalazioni in materia di fondi propri di IP e IMEL vengono adeguate alle modifiche apportate nelle disposizioni di vigilanza, attualmente in consultazione, in adozione della PSD2. In base al nuovo regime, gli IP e gli IMEL sono assoggettati a una definizione di “fondi propri” analoga a quella delle banche, mediante rinvio diretto alle norme del CRR; viene inoltre prevista una disciplina transitoria per mitigare l’impatto che l’applicazione della nuova definizione potrebbe avere sulla posizione patrimoniale di questi intermediari. In linea con l’impostazione adottata nelle disposizioni di vigilanza, le segnalazioni di IP e IMEL sui fondi propri sono disciplinate mediante diretto rinvio alle disposizioni dei regolamenti europei che disciplinano le analoghe segnalazioni per le banche. La prima data di riferimento per l’applicazione delle nuove segnalazioni è fissata al 31 dicembre 2018.
In riferimento alle modifiche introdotte per gli intermediari finanziari, invece, il documento in questione, in linea con l’impostazione attualmente adottata in base alla quale gli intermediari finanziari sono assoggettati ad un regime prudenziale e segnaletico analogo a quello delle banche, introuduce due nuove richieste informative:
• segnalazioni riferite alle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ripartite per paese della controparte – Gli schemi segnaletici delle banche sono stati integrati, a partire dalla segnalazione riferita al 30 giugno 2018, con una nuova richiesta informativa in materia di esposizioni verso amministrazioni pubbliche, in base alla quale queste esposizioni sono distinte per residenza della controparte, trattamento contabile, trattamento prudenziale e scadenza. Questa rilevazione viene estesa agli intermediari finanziari, considerata l’utilità di disporre di queste informazioni a livello di intero sistema finanziario, assicurando al contempo l’omogeneità nelle segnalazioni prudenziali;
• segnalazioni riferite alle esposizioni verso tutte le controparti ripartite in base al Paese di residenza del debitore – Per assicurare la rappresentazione completa della ripartizione geografica delle esposizioni e l’allineamento con le segnalazioni trasmesse dalle banche, viene estesa agli intermediari finanziari la rilevazione per area geografica della controparte di tutte le esposizioni ponderate per il rischio. Le segnalazioni devono essere prodotte sia dagli intermediari che adottano la metodologia standard per il calcolo del rischio di credito sia da quegli intermediari che utilizzano i modelli interni per il calcolo del rischio di credito. La rilevazione non include le informazioni relative alla ripartizione delle esposizioni rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica e del coefficiente anticiclico specifico, trattandosi di requisiti non applicati agli intermediari finanziari.

Il documento completo, Modifiche alle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati è consultabile sul sito di Banca d’Italia.

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