Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive – Istruzioni per gli operatori


L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione delle comunicazioni oggettive di cui all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva Antiriciclaggio).

In particolare, il documento in questione precisa che i soggetti obbligati all’invio delle comunicazioni sono unicamente le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. La trasmissione delle comunicazioni oggettive è effettuata dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della società, ovvero dal responsabile del punto di contatto. Non rientrano tra i destinatari intermediari diversi da quelli indicati o altre categorie di soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio. Le comunicazioni devono essere trasmesse in modalità telematica attraverso il portale Infostat-Uif, previa registrazione al sistema di segnalazione. I segnalanti già abilitati alla trasmissione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA), avendo già comunicato i dati e la username del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, sono registrati d’ufficio al nuovo sistema di segnalazione; la username del Referente SARA è automaticamente abilitata anche all’invio delle comunicazioni oggettive. A seguito dell’avvio della rilevazione, il referente potrà, sotto la propria responsabilità, abilitare altri soggetti all’invio delle comunicazioni, avvalendosi delle consuete funzioni di richiesta/concessione della delega operativa. Tutti i segnalanti abilitati alla trasmissione delle SARA sono invitati a verificare la correttezza dei dati. I segnalanti non abilitati alle segnalazioni SARA3 dovranno richiedere la registrazione al nuovo sistema di segnalazione e comunicare il nominativo e la username del Responsabile Antiriciclaggio. I soggetti obbligati che non operano in contanti o che effettuano operazioni in contanti esclusivamente al di sotto della soglia dei 1.000 euro possono chiedere l’esonero dalla trasmissione della comunicazione negativa mensile. L’invio di comunicazioni oggettive potrà essere effettuato a partire dal 1° settembre 2019 e dovrà essere completato entro il 15 dello stesso mese.

 

Modalità di registrazione al sistema di trasmissione delle comunicazioni oggettive

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