Vigilanza bancaria – Investimenti – Grandi esposizioni

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nella Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 recante disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.
Le modifiche sono volte ad allineare il trattamento prudenziale degli schemi di investimento in materia di grandi esposizioni previste dalle disposizioni Banca d’Italia al Regolamento delegato (UE) N. 1187/2014 della Commissione del 2 ottobre 2014, contenente le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti.

In particolare, il documento posto in consultazione è essenzialmente volto ad allineare, ai fini delle grandi esposizioni, il trattamento degli schemi di investimento a quanto previsto per le banche e le imprese di investimento dal Regolamento Delegato (UE) N. 1187/2014 (1), che disciplina le condizioni e le metodologie da utilizzare per determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi nel caso di esposizioni connesse con operazioni su attività sottostanti.
La proposta di allineamento è motivata dalla necessità di garantire, per quanto possibile, una piena attuazione del principio di vigilanza equivalente e tiene anche conto di fattori quali:
i) il possibile maggior coinvolgimento degli intermediari finanziari come investor in titoli di cartolarizzazione (ABS) o quote di fondi comuni d’investimento con sottostanti crediti deteriorati;
ii) la recente evoluzione del quadro normativo europeo sulle operazioni di cartolarizzazione che, fra l’altro, definisce quali sono le transazioni caratterizzate da requisiti di semplicità, trasparenza e comparabilità (3), così da consentire una maggiore consapevolezza sui rischi sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione;
iii) la decadenza, a partire dal 1° gennaio 2018, della disposizione transitoria che rendeva meno stringente per gli intermediari finanziari il limite delle grandi esposizioni: gli intermediari potevano superare il limite del 25 per cento del capitale ammissibile, fino a un massimo del 40 per cento, se erano in grado di rispettare un requisito patrimoniale a fronte della quota della posizione di rischio eccedente il 25 per cento.

 

Il documento completo,  Modifiche alla Circolare n. 288 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari), è consultabile sul sito di Banca d’Italia.

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su print
Stampa
Categorie articoli