Trasparenza – Servizi di investimento – Costi e oneri connessi alla prestazione

 


La Consob ha richiamato l’attenzione degli intermediari al rispetto della nuova disciplina MiFID II sulla trasparenza dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari.

In particolare, Consob ricorda come MiFID II richieda un grado di trasparenza, sia ex ante che ex post, più alto rispetto a quello previsto dal regime MiFID. L’obiettivo è di assicurare che gli investitori siano consapevoli di tutti i costi e degli oneri per la valutazione degli investimenti, anche in un’ottica di confronto fra servizi e strumenti finanziari. I presidi adottati per la trasparenza ex ante ed ex post, aggregata e disaggregata, sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari, dovranno essere compiutamente illustrati nella prossima “Relazione sui servizi” da trasmettere alla Consob. Le informazioni inviate devono essere corrette, chiare e non fuorvianti e vanno rese in una forma comprensibile. Al fine di potere ottemperare a tali obblighi, qualora le informazioni sugli strumenti finanziari non siano pubblicamente disponibili, gli intermediari distributori dovrebbero mettersi nelle condizioni di ottenere i dati necessari dai produttori, laddove non siano essi stessi i manufacturer dello strumento. Quando l’intermediario non riesca ad ottenere i dati dal produttore in tempo utile dovrebbe prima di tutto valutare se può fornire informazioni adeguate al cliente sui costi e gli oneri dello strumento finanziario.

 

Richiamo di attenzione Consob 28 febbraio 2019 n. 2

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