Contratti di credito immobiliare ai consumatori

Circolare n. 288 – 2°aggiornamento del 27 settembre 2016 – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 17° aggiornamento.

Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 2 del 27 settembre 2016 alla Circolare Banca d’Italia 3 aprile 2015 n. 288, recante disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, e l’aggiornamento n. 17 del 27 settembre 2016 alla Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285, recante disposizioni di vigilanza per le banche.

Con i presenti aggiornamenti sono modificati il Capitolo 1 del Titolo III (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni) della Circolare n. 288 e il Capitolo 3 (Sistema dei controlli interni), Parte Prima, Titolo IV, per attuare gli artt.120-undecies e 120-duodecies del TUB, che recepiscono le disposizioni della direttiva 2014/17/UE relative alla verifica del merito di credito del consumatore e alla valutazione degli immobili cui sono tenute le banche che concedono ai consumatori crediti immobiliari.

Le disposizioni in materia di valutazione del merito di credito del consumatore sono state attuate mediante il rinvio ricettizio agli Orientamenti dell’ABE, relativi alle modalità di verifica del merito creditizio del consumatore che le banche devono svolgere, in modo approfondito, prima della conclusione del contratto di credito immobiliare.

contratti

Con riguardo alla valutazione dei beni immobili posti a garanzia di finanziamenti, il presente aggiornamento disciplina il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali di controllo nella definizione delle politiche e dei processi per lo svolgimento dell’attività di valutazione degli immobili, i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito dei periti, e l’affidamento dell’attività di valutazione a periti esterni.

Le disposizioni relative alla verifica del merito di credito ai fini della concessione del credito immobiliare ai consumatori contenute nel presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia, mentre le disposizioni relative alla valutazione dei beni immobili si applicano a partire dal 1° novembre 2016.

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