Condizioni di riacquisto azioni proprie e stabilizzazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 giugno 2016 il Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell’8 marzo 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto azioni proprie e alle misure di stabilizzazione.

riacquisto azioni proprie

Per quanto riguarda il riacquisto di azioni proprio in tale Regolamento sono riportati:

  • gli obblighi di comunicazione e di segnalazione;
  • le condizioni relative alla negoziazione;
  • le restrizioni alla negoziazione.

Per quanto riguarda le misure di stabilizzazione in tale Regolamento sono riportati:

  • le condizioni riguardanti il periodo di stabilizzazione;
  • gli obblighi di comunicazione e di segnalazione;
  • le condizioni relative al prezzo;
  • le condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione.

Esso si applica a decorrere dal 03/07/2016.

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