Concessione di finanziamenti al pubblico

Concessione di finanziamenti al pubblico. Cosa cambia?

L’articolo di Luca Bettinelli riprende il tema della conclusione del periodo transitorio previsto dall’articolo 10 del D.lgs. n.141/2010 con la conseguente cessazione della tenuta, da parte della Banca d’Italia, degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato Decreto e tutti i soggetti ancora iscritti vengono cancellati d’ufficio.

finanziamenti al pubblico

Nell’articolo si fa riferimento all’Avviso per il pubblico pubblicato sul sito di Banca d’Italia in data 12 maggio 2016, con cui l’Autorità di vigilanza ha ribadito nuovamente che a partire da tale data, possono continuare a esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico soltanto gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno già ottenuto la suddetta autorizzazione o hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.
Con riferimento agli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati sul sito di Banca d’Italia, l’Autorità di vigilanza fa presente che, a causa della numerosità degli interventi da effettuare sugli archivi e delle verifiche da svolgere, la funzione di ricerca degli intermediari già iscritti nell’elenco generale avrebbe potuto fornire informazioni non aggiornate entro, e non oltre, il 16 maggio.

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