Bilancio degli intermediari non IFRS

Provvedimento Banca d’Italia 2 agosto 2016.

Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2016 il provvedimento Banca d’Italia 2 agosto 2016 recante disposizioni per gli intermediari non IFRS (operatori del microcredito e dei confidi minori), ai fini della redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato.

Banca d’Italia ha emanato le disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti, alle quali gli intermediari non IFRS si attengono. Tali disposizioni si applicano a partire dal bilancio dell’impresa e dal bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016, salvo le eccezioni di seguito indicate.

microcredito

Le informazioni della nota integrativa di cui alle tabelle 7.4 «Variazioni nell’esercizio delle Attività per imposte anticipate» e 7.5 «Variazioni nell’esercizio delle Passività per imposte differite» della Parte B «Informazioni sullo stato patrimoniale» e i dati di flusso contenuti nella Parte D «Altre informazioni», Sezione 1 «Riferimenti specifici sull’attività svolta» della nota integrativa decorrono dai bilanci riferiti all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

Le restanti informazioni richieste in forma tabellare nella nota integrativa possono essere fornite in forma libera, anziché secondo le previste tabelle, soltanto nel bilancio dell’impresa e nel bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016.

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