Articolo Lusletter – Delitto di autoriciclaggio

Articolo Lusletter di Articolo di Luca Bettinelli.

Nell’articolo si riporta la sentenza espressa dalla seconda sezione penale della Suprema Corte, all’esito di un giudizio nell’ambito del quale il ricorrente Procuratore della Repubblica di Torino chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale delle libertà in ordine alla errata qualificazione dei fatti costituenti il delitto di auto-riciclaggio.

L’articolo prosegue riportando che secondo il Tribunale della libertà la condotta posta in essere da due indagati non integrava la condotta di autoriciclaggio,in quanto tali soggetti si erano impossessati di una borsa contenente una carta bancomat, avevano prelevato la somma di Euro 500,00 e l’avevano successivamente depositata su una carta prepagata intestata ad uno di essi.

antiriciclaggio
La Suprema Corte investita della questione, ha avuto modo di precisare che sussistono almeno due ordini di ragioni per ritenere non integrato nel caso di specie il delitto di autoriciclaggio.
In primo luogo, infatti, non costituisce né attività economica né attività finanziaria il mero deposito di una somma su una carta prepagata. In secondo luogo, invece, la Corte di Cassazione rileva che la norma sull’autoriciclaggio punisce esclusivamente quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dal medesimo autore del delitto presupposto che siano effettivamente idonee ad “ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

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